F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 12/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TOSCANO – ASD ATLETICO CANTERA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mariano TOSCANO e della società A.S.D. ATLETICO CANTERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIANO TOSCANO, sia nella qualità di presidente della A.S.D. Atletico Cantera all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare New Club – Atletico Cantera del 16.11.2014, Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera del 30.11.2014 e Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli e sia nella qualità di Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Atletico Cantera, all'epoca dei fatti per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Atletico Cantera in occasione delle gare New Club – Atletico Cantera del 16.11.2014, Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera del 30.11.2014 e Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. ATLETICO CANTERA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano TOSCANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CANTERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Mariano TOSCANO e di € 234,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO CANTERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it