F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 12/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TOSI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Paolo TOSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO TOSI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare relative agli incontri valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali Professionisti B: Mantova-Novara del 11/09/2016, Mantova-Lumezzane del 25/09/2016, Pro Vercelli- Mantova del 01/10/2016, Pro Patria-Mantova del 16/10/2016, Mantova-Renate del 23/10/2016, Mantova-Atalanta del 30/10/2016, Feralpi-Mantova del 01/11/2016, Milan- Mantova del 06/11/2016, Mantova-Brescia del 13/11/2016, Cremonese-Mantova del 20/11/2016, Mantova-Alessandria del 27/11/2016, Mantova-Inter del 11/12/2016, Mantova

-ProVercelli del 12/02/2017, Albinoleffe-Mantova del 19/02/2017, Renate-Mantova del 05/03/2017, Atalanta-Mantova del 12/03/2017, Mantova-Milan del 19/03/2017, Brescia- Mantova del 26/03/2017, Mantova-Cremonese del 02/04/2017, Alessandria-Mantova del 09/04/2017, Mantova-Pavia del 23/04/2017 e Inter-Mantova del 30/04/2017, in cui veniva impiegato in posizione irregolare il calciatore minore di età Zanforlini Luigi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnate al Direttore della Gara, e consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TOSI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo TOSI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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