F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 13/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SIDERO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco SIDERO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO SIDERO, nella qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 44 del regolamento della L.N.D. e 40, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver svolto l’attività di allenatore della squadra Città di Rossano nel campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali  indebitamente, in quanto privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico; e in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver inviato, in data 26.1.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Pietro De Luca, arbitro effettivo della Sezione

A.I.A. di Rossano, un messaggio finalizzato a convincere il direttore di gara a non riportare (o riportare in modo lieve) la motivazione dell’espulsione subita da un calciatore della società Città di Rossano in occasione della gara Young Boys Cassano - Città di Rossano del 26.1.2017, valevole per il campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SIDERO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Francesco SIDERO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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