F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 20/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOSCHI – SCOTTU – US CARIGNANO ASD – AC TEAM CARIGNANO 2003

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490  pfi  17/18  adottato  nei  confronti  dei  Sig.ri  Antonio BOSCHI e Massimo SCOTTU, e delle società U.S. CARIGNANO A.S.D. e A.C. TEAM CARIGNANO 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO BOSCHI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Team Carignano 2003, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società U.S. Carignano ASD, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi di quest’ultima Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato “24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi”, riservato alle categorie “scuola calcio 2009”, “pulcini”, “esordienti” e “giovanissimi”, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

 

MASSIMO SCOTTU, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Carignano ASD, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società A.C. Team Carignano 2003, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi della propria Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato“24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi”, riservato alle categorie “scuola calcio 2009”, “pulcini”, “esordienti” e “giovanissimi”, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

 

U.S. CARIGNANO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

 

A.C. TEAM CARIGNANO 2003, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio BOSCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. TEAM CARIGNANO 2003 e Massimo SCOTTU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CARIGNANO A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonio BOSCHI, di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCOTTU, di € 900,00 di ammenda per la società U.S. CARIGNANO A.S.D. e € 900,00 di ammenda per la società A.C. TEAM CARIGNANO 2003;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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