F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 176/AA del 08/05/20218 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARANGON – TESTA – DI VONA – REAL TREMIGNON

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MARANGON, Vincenzo DI VONA, Nicola TESTA e della società A.S.D. REAL TREMIGNON, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIOVANNI MARANGON, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell’ambito del Settore Giovanile, per aver partecipato alla redazione di un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata, comunque avallando la formazione dell’atto, e avallando, inoltre, l’apposizione sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocrifa in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta dal rappresentante di tale società;

 

NICOLA TESTA, dirigente della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell’ambito del Settore Giovanile, per aver redatto un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e

A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata e apponendo, inoltre, sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocrifa in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta  dal rappresentante di tale società;

 

VINCENZO DI VONA, dirigente della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell’ambito del Settore Giovanile, per aver indotto il Sig. Nicola Testa alla redazione di un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata, e inducendo, inoltre, il medesimo Sig. Testa ad apporre sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocrifa in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta dal rappresentante di tale società, in tal guisa ponendo in essere una partecipazione attiva e significativa sia per la redazione del referto che per l’apposizione della firma apocrifa;

A.S.D. REAL TREMIGNON, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta scrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni MARANGON, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. REAL TREMIGNON, Vincenzo DI VONA e Nicola TESTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MARANGON, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo DI VONA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Nicola TESTA e di € 200 di ammenda per la società A.S.D. REAL TREMIGNON;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000000108 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it