F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 09/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TAMMARO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 643 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe TAMMARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE TAMMARO, Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Bacoli Sibilla 1925 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Bacoli Sibilla in occasione della gara con la A.S.D. Puteolana del 24.10.2016 e A.S.D. Bacoli Sibilla – A.S.D. Quartograd del 16.10.2016 valevoli per il campionato juniores regionali – Campania – Girone F in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Sig. Salvatore Illiano sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe TAMMARO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2,5 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe TAMMARO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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