F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 09/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MANSI – US GAVORRANO 1930

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1064 pf 17/18 adottato nei confronti del sig. Luigi MANSI e della società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI MANSI, all’epoca dei fatti socio e “patron” della U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal quotidiano “Corriere Fiorentino” in data 26.03.2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Pro; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “si consente di schierare forze che non possono essere permesse dai rispettivi bilanci: questo non è calcio è semplicemente mafia”;

 

GAVORRANO 1930 S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio socio e “patron”, sig. Mansi Luigi;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi MANSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi MANSI e di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it