F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 09/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRO – ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Luciano FERRO e della società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCIANO FERRO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Antonio Foglia Manzillo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n.5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

 

ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, per responsabilità diretta in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Luciano FERRO;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano FERRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Luciano FERRO, 1 punto di penalizzazione e di € 400,00 di ammenda per la società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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