F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 11/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANTINELLO – CEOTTO – POMPEO – ASD GREN SLS

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nazzareno SANTINELLO, Giovanni CEOTTO, Fabio POMPEO e della società A.S.D. GREEN S.L.S., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NAZZARENO SANTINELLO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Green S.L.S. di puro settore giovanile, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

 

GIOVANNI CEOTTO, tesserato per la società A.S.D. Green S.L.D., già dirigente nella passata stazione sportiva a favore della A.S.D. Santalucia Susegana, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

 

FABIO POMPEO, dirigente/direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Green S.L.S., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

 

A.S.D. GREEN S.L.S., per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile ai  propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nazzareno SANTINELLO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GREEN S.L.S., Giovanni CEOTTO e Fabio POMPEO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. ri Nazzareno SANTINELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni CEOTTO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio POMPEO e di € 200 di ammenda per la società A.S.D. GREEN S.L.S.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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