F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 21/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOSCA – BUONAIUTO – ASSUNTO – ASD REAL G. SCIREA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 757 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano MOSCA, Francesco BUONAIUTO, Luigi ASSUNTO e della società A.S.D. REAL G. SCIREA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAETANO MOSCA, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società

A.S.D. Real G. Scirea, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ASSUNTO LUIGI e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di ASSUNTO LUIGI nella gara, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, A.S.D. Football Accademy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017;

 

FRANCESCO BUONAIUTO, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL G. SCIREA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. REAL G. SCIREA in occasione della gara A.S.D. Football Accademy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ASSUNTO LUIGI;

 

LUIGI ASSUNTO, calciatore della società A.S.D. REAL G. SCIREA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. Football Accademy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, nelle fila della società A.S.D. REAL G. SCIREA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. REAL G. SCIREA, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gaetano MOSCA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL G. SCIREA, Francesco BONAIUTO e Luigi ASSUNTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano MOSCA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco BUONAIUTO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Luigi ASSUNTO e di € 200 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL G. SCIREA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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