F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 21/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ESPOSITO – PAGANO – RUOCCO – ARES VOMERO SSD ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio ESPOSITO, Giuseppe PAGANO, Ciro RUOCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO ESPOSITO, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società Ares Vomero SSD ARL, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ciro RUOCCO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia “B”;

 

GIUSEPPE PAGANO, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società ARES VOMERO SSD ARL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Ares Vomero SSD ARL in occasione della gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia “B” in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ciro RUCCO (matr. 5.893.343) sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CIRO RUOCCO, calciatore della società ARES VOMERO SSD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia “B” nelle fila della Ares Vomero SSD ARL, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio ESPOSITO, Giuseppe PAGANO e Ciro RUOCCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig.

Maurizio ESPOSITO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PAGANO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ciro RUOCCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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