F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 21/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONACINA – USD CISANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Matteo BONACINA e della società U.S.D. CISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO BONACINA, calciatore tesserato con la Società U.S.D. Cisanese in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, nonché dell’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della gara VILLA D’ALMÈ - CISANESE del 26.2.2017, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Lombardia, resosi responsabile del gesto violento, rappresentato da un pugno al volto, sferrato, a gioco fermo, in danno del calciatore avversario signor Emanuele SORTI. Dal fatto violento conseguivano lesioni certificate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale HUMANITAS di BERGAMO, refertate in “contusione sopraciliare e zigomo sx” con prognosi di gg. 10;

 

U.S.D. CISANESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto REGAZZONI in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S.D. CISANESE e Matteo BONACINA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 giornate di squalifica per il Sig. Matteo BONACINA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. CISANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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