F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 25/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: INCHINGOLO – CORBETTA – CALDEROLI – ASD ALCIONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 533 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Thomas INCHINGOLO, Giancarlo CORBETTA, Beniamino CALDEROLI e della società A.S.D. ALCIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

THOMAS INCHINGOLO, calciatore tesserato nella stagione 2016/2017 con la società Polisportiva Lombardia Uno, in violazione degli articoli 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per aver partecipato nelle fila della Asd Alcione il 08/06/2017, presso l’impianto sportivo “Novarello”, al provino/amichevole Novara Calcio-Asd Alcione, in assenza del necessario nulla–osta della società di sua appartenenza, per poi tesserarsi nella odierna stagione sin dal 17/07/2017 con la Asd Alcione;

 

GIANCARLO CORBETTA, nella stagione 2016/2017 responsabile del settore giovanile della società Asd Alcione, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2.6 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per aver permesso, o comunque, non impedito, mediante una dovuta e necessaria vigilanza derivante dal ruolo svolto nella società, che il giovane calciatore Thomas Inchingolo, al momento dei fatti in costanza di tesseramento con la consorella Polisportiva Lombardia Uno, partecipasse in data 08/06/2017, presso l’impianto sportivo “Novarello, al provino/amichevole Novara Calcio - Asd Alcione, in assenza sia del necessario nulla–osta della società di loro appartenenza, che della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico;

 

BENIAMINO CALDEROLI, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore esordienti della società Lombardia Uno, e nella successiva stagione 2017/18, tesserato con la Asd Alcione dal 24/07/2017, in violazione dell’art, 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2.6 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per aver contattato il giovane calciatore Thomas Inchingolo, tesserato con la medesima società, per farlo partecipare con la squadra della Asd Alcione al provino/amichevole Novara Calcio-Asd Alcione del 08/06/2017, ben consapevole che lo stesso non fosse in possesso della necessaria autorizzazione della società di sua appartenenza e che la società organizzatrice del provino non avesse richiesto l’autorizzazione preventiva al Settore Giovanile e Scolastico;

 

ASD ALCIONE, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Montini MARCELLO in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD ALCIONE, Thomas INCHINGOLO, Giancarlo CORBETTA e Beniamino CALDEROLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ALCIONE, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Thomas INCHINGOLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig.  Giancarlo CORBETTA e di 2 mesi di inibizione per il Sig. Beniamino CALDEROLI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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