F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 200/AA del 28/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FASOLINO – TURA – COVIELLO – SAN LAZZARO CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano FASOLINO, Andrea Mauro TURA, Marco Joseph COVIELLO e della società ASD SAN LAZZARO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIULIANO FASOLINO, Presidente Società ASD SAN LAZZARO CALCIO, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore COVIELLO Marco Joseph e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna;

 

ANDREA MAURO TURA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017 valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore COVIELLO Marco Joseph, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MARCO JOSEPH COVIELLO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017 valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna, nelle fila della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SAN LAZZARO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuliano FASOLINO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SAN LAZZARO CALCIO, Andrea Mauro TURA e Marco Joseph COVIELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano FASOLINO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea Mauro TURA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Marco Joseph COVIELLO e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Interprovinciale 2017/2018 e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SAN LAZZARO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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