F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 201/AA del 31/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MILANESE – BRUNO – US TRIESTINA CALCIO 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 544 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MILANESE, Umberto BRUNO e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURO MILANESE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante dell’U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver provveduto, in data 6.09.2017, a tesserare, quale dirigente responsabile delle squadre Nazionali della Società rappresentata, il Sig. Umberto BRUNO, già tesserato dal 28.07.2017 per la ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro settore, e quindi in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.;

 

UMBERTO BRUNO, dal 28 luglio 2017 dirigente responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TRIESTINA VICTORY e dal 6/9/2017 dirigente responsabile delle squadre Nazionali dell’U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto il 28 luglio 2017 il proprio tesseramento in favore dell’ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro Settore Giovanile, e per aver firmato, il successivo 6/9/2017, in costanza del tesseramento anzidetto, il tesseramento per l’U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 srl, militante nel Campionato Nazionale professionistico della Lega di Serie C, come risultante dagli atti acquisiti al giudizio;

 

US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., per responsabilità diretta in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro MILANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l. e dal Sig. Umberto BRUNO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Mauro MILANESE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Umberto BRUNO e di € 1.333,00 di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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