F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 31/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MILANESE – – US TRIESTINA CALCIO 1918

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 544 pf 17/18 adottato nei confronti della sig.ra Romina MILANESE e della società ASD TRIESTINA VICTORY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROMINA MILANESE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante dell’ASD TRIESTINA VICTORY, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver negato, in sede di audizione, il tesseramento del Sig. Umberto BRUNO per la sua Società, quale responsabile del Settore Giovanile, essendo, al contrario, a perfetta conoscenza, anche per il suo ruolo specifico, che il predetto, in data 28 luglio 2017, era stato tesserato e inserito nell’organigramma societario procedendo in seguito, in data 6.12.2017, a inserire il nominativo del Sig. Umberto BRUNO nel sistema meccanografico della F.I.G.C. quale dimissionario, senza provvedere poi a regolarizzarne la posizione con idonea procedura; ASD TRIESTINA VICTORY, per responsabilità diretta in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Romina MILANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TRIESTINA VICTORY;

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Romina MILANESE e di € 200,00 di ammenda per la società ASD TRIESTINA VICTORY;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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