F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 205/AA del 06/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANTONOCITO – MARCHESE – ASD INVICTUS 2014

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nunzia SANTONOCITO, Vincenzo MARCHESE e della società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NUNZIA SANTONOCITO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD INVICTUS FC 2014, in violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F., nonché all’art. 17 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non aver impedito al sig. Marchese Vincenzo, di allenare la squadra della categoria allievi regionali della società ASD Invictus FC 2014, s.s. 2016-2017, privo di tesseramento, senza accertarsi o provvedere al previsto e preliminare pagamento della relativa quota annuale di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico s.s. 2016-2017;

 

VINCENZO MARCHESE, all’epoca dei fatti allenatore della società ASD Invictus F.C. 2014, cat. allievi regionali, in violazione dell’art. 1bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F. nonché agli artt. 17 punto 6 e 38 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver allenato la squadra della categoria allievi regionali della società ASD Invictus FC 2014, s.s. 2016-2017, seppure privo di tesseramento, per non aver provveduto al pagamento della relativa quota annuale di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico s.s. 2016-2017;

 

A.S.D. INVICTUS F.C. 2014, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nunzia SANTONOCITO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014 e Vincenzo MARCHESE; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per la Sig.ra Nunzia SANTONOCITO, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo MARCHESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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