F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 06/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TECCE – ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Enrico TECCE e della società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 ENRICO TECCE, nella qualità di presidente della A.S.D. Atletico Castelfranci 1983 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig Eliseno Di Gisi e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo, nella gara ASD POL Savignanese – A.S.D. Atletico Castelfranci 1983 del 02.11.2016 valevole per la Coppa Regionale Campania II Categoria, in cui ha preso parte il calciatore Eliseno Di Gisi;

 

A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico TECCE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Enrico TECCE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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