F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 207/AA del 06/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DURAZZO – APD PIMONTE 1970

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni DURAZZO e della società A.P.D. PIMONTE 1970, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIOVANNI DURAZZO, allenatore della società A.P.D. Pimonte 1970, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle N.O.I.F. per aver svolto nella stagione sportiva 2017/2018 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.P.D. PIMONTE 1970, partecipante al campionato di Eccellenza Campania Girone A, senza ancora essere regolarmente tesserato per la stessa società, in quanto il tesseramento è stato perfezionato presso il Settore Tecnico Figc soltanto il 09.01.2018, dopo l'avvenuto pagamento di tutte le quote annuali di iscrizione all'albo ancora dovute dallo stesso tecnico; in violazione, altresì, dell’art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, che lo aveva ritualmente convocato, nell’ambito del presente procedimento, il giorno 19.3.2018 , senza addurre valida giustificazione che integrasse un legittimo ed assoluto impedimento; A.P.D. PIMONTE 1970, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio SOMMA in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P.D. PIMONTE 1970, Giovanni DURAZZO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni DURAZZO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.P.D. PIMONTE 1970;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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