F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 11/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PETRUCCI – ASD CARROSIO CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PETRUCCI e della società A.S.D. CARROSIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO PETRUCCI, in qualità di Presidente pro tempore della Società ASD Carrosio Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ex art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere inviato tramite Facebook Messenger, sia la sera stessa della gara Allevi regionali fascia B CBS Scuola Calcio/ASD Carrosio Calcio, tenutasi il 29.4.2017, che il giorno successivo, messaggi contenenti commenti offensivi nei confronti dell’arbitro della suddetta gara sig. Riccardo Trionfante; A.S.D. CARROSIO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PETRUCCI in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. CARROSIO CALCIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio PETRUCCI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CARROSIO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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