F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 213/AA del 11/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIAMANTI – FILIPPINI – ASD CIABBINO 2003

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano DIAMANTI, Stefano FILIPPINI e della società A.S.D. CIABBINO 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROMANO DIAMANTI, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Ciabbino 2003, dovrà rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia per aver contattato l’allenatore Filippini Stefano pur essendo a conoscenza dell’impegno preliminare di tesseramento sottoscritto da quest’ultimo, in data 24.5.2017, con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S. 17-18 e sia per aver convinto il predetto allenatore ad accettare l’incarico di allenare la propria società ASD Ciabbino 2003 e tesserarlo, pur essendo a conoscenza dell’impegno preliminare di tesseramento già raggiunto dal predetto allenatore con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S. 2017- 2018;

 

STEFANO FILIPPINI, n.q. di allenatore, dovrà rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 punto 2 delle NOIF e dell’art. 38 commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver disatteso l’impegno preliminare sottoscritto in data 24.5.2017 con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S., in prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2017-2018 nonché per aver, successivamente, dopo appena 18 giorni dal precedente accordo preliminare, raggiunto un altro accordo di tesseramento, poi perfezionato, con la società ASD Ciabbiano 2003, in relazione alla stessa stagione sportiva 2017-2018; A.S.D. CIABBINO 2003, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a fronte della condotta di rilievo disciplinare sopra descritta, posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante p.t.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano DIAMANTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIABBINO 2003 e Stefano FILIPPINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano DIAMANTI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Stefano FILIPPINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIABBINO 2003;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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