F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 214/AA del 11/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RORATO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gianluca RORATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA RORATO, in qualità di allenatore di base, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2015 punto 14 (stagione sportiva 2015/2016) per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2015/2016, due accordi economici con la società A.C. PRAVISDOMINI per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Promozione Friuli Venezia Giulia e precisamente in data 30.07.2015 per Euro 4.000,00 ed in data 19.10.2015 per Euro 7.500.00 e provvedeva a depositare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in data 28.08.2015 l'accordo economico sottoscritto il 30.07.2015 e pertanto in ritardo rispetto al termine perentorio di 20 giorni mentre non provvedeva al deposito dell'accordo economico sottoscritto in data 19.10.2015, con importo superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC per il campionato di promozione di competenza; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca RORATO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Gianluca RORATO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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