F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 12/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEL BIANCO – FC CALVI NOALE SSDARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1089 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Marco DEL BIANCO e della società F.C. CALVI NOALE S.S.D.AR.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MARCO DEL BIANCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. Calvi Noale S.S.D.AR.L, in violazione dell’art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; F.C. CALVI NOALE S.S.D.AR.L., per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco DEL BIANCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CALVI NOALE S.S.D.AR.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco DEL BIANCO e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società F.C. CALVI NOALE S.S.D.AR.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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