F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 15/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRATTINI – PUGNANA – AURORA ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FRATTINI, Maurizio PUGNANA, e della società A.S.D. AURORA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO FRATTINI, Presidente della Società ASD AURORA in violazione degli artt. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore  SOUMALIA Sankari e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, girone A, della Delegazione di Parma;

 

MAURIZIO PUGNANA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AURORA ASD, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, girone A, della Delegazione di Parma, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore SOUMALIA Sankari, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. AURORA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio FRATTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA e Maurizio PUGNANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 40 giorni di inibizione per il Sig. Giorgio FRATTINI, di 33 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PUGNANA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. AURORA da scontare nel Campionato Juniores 2017/2018;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it