F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 222/AA del 15/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPRA – META – BERSANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 868 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo CAPRA, Alberto BERSANI ed Emiliano META e avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO CAPRA, Presidente della GSP SAN FILIPPO NERI ASD in violazione degli artt. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle

N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore META Emiliano e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza;

 

ALBERTO BERSANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della GSP SAN FILIPPO NERI ASD, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore META Emiliano, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

EMILIANO META, in violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39, e 43 commi 1 e 6 delle

N.O.I.F. per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, nelle file dalla GSP SAN FILIPPO NERI ASD, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo CAPRA, Alberto BERSANI ed Emiliano META ;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Paolo CAPRA, di 16 giorni di inibizione per il Sig. Alberto BERSANI e di 1 giornata di squalifica per il Sig. Emiliano META;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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