F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 18/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FALL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ameth FALL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

AMETH FALL, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD COMO 1907 Srl, oggi tesserato per la S.C. CARONNESE SSDARL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dagli artt. 94 e 94ter delle N.O.I.F. e dall’art. 43 del regolamento della L.N.D., per aver stipulato con la società ASD COMO 1907 Srl quattro scritture private, non depositate, di cui due in data 22.09.2017, integrative dell’accordo economico ufficialmente depositato, relative la prima a premi di rendimento e la seconda a vitto e alloggio, una terza, sempre in data 22.09.2017, relativa alla possibilità di risoluzione anticipata del contratto, e l’ultima, in data 15.12.2017, con riconoscimento di un importo in denaro “a titolo di indennità per l’anticipato svincolo”, esplicitamente apponendo, nei predetti atti, la clausola “le parti in relazione al presente accordo rinunciano fin d’ora alle formalità e al rispetto della normativa federale …”;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ameth FALL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 16 giorni di squalifica per il Sig. Ameth FALL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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