F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 245/AA del 28/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRERO – UC SAMPDORIA SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA SPA avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO FERRERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US SAMPDORIA SPA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, nonché dell’art. 11, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rilasciato alla stampa in data 7 aprile 2018, al termine della gara Sampdoria-Genoa, una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria ed alla gara con il Genoa;
U.C. SAMPDORIA SPA, per responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1, e 11, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FERRERO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA SPA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Massimo FERRERO e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA SPA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.