F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/AA del 30/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BETTURRI – ASD TRASTEVERE CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1082 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Pier Luigi BETTURRI e della società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIER LUIGI BETTURRI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Trastevere Calcio, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa al versamento a saldo iscrizione, pervenuto tardivamente, e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. TRASTEVERE CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pier Luigi BETTURRI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto  dalle   parti  relativo   all’applicazione  della  sanzione  di  €   667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per il Sig. Pier  Luigi  BETTURRI  e di € 667,00

(seicentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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