F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 49/AA del 10/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARDAZZI – ASD AUDACE GALLUZZO – USD CENTRO STORICO LEBOWSKI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 894 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mirco BARDAZZI e delle società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO e U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRCO BARDAZZI, in qualità di presidente della U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e in relazione all’articolo 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto, in data 06/10/2017, il tesseramento del giovane calciatore Lusardi Giovanni, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento;

 

A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Lusardi Giovanni;

 

U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Bardazzi Mirco;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco ANGELOZZI, in qualità di Vice Presidente delegato alla firma, per conto della società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, Mirco BARDAZZI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirco BARDAZZI, di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO e di € 135,00 (centotrentacinque/00) di ammenda per la società U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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