F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/AA del 13/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LA ROSA – ASD TRASTEVERE CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 903 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mario LA ROSA e della società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO LA ROSA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D TRASTEVERE CALCIO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 30, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. in relazione all’art. 15 del C.G.S., poiché, in data 22.10.17, ovvero il giorno dopo la gara del campionato Nazionale Juniores Girone H, svoltasi il 21.10.17 tra TRASTEVERE CALCIO e LUPA ROMA FC, in assenza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, sporgeva denuncia penale nei confronti del calciatore Alfonso Nicoletta, tesserato per la LUPA ROMA FC, poi rimessa in data 9.12.17

 

A.S.D. TRASTEVERE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del

C.G.S. per le condotte ascritte al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario LA ROSA e dalla società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica e di

€ 335,00 (trecentotrentacinque/00) di ammenda per il Sig. Mario LA ROSA e di € 600,00

(seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO;

 

rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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