F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 13/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TJAROL – SSD POMEZIA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1212 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano TAJAROL e della società S.S.D. POMEZIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO TAJAROL, in qualità di calciatore tesserato per la società SSD Pomezia Calcio, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, prima della gara INSIEME AUSONIA - POMEZIA del 22/04/2018, valevole per il Campionato di Eccellenza 2017/2018, contattato telefonicamente il Sig. Nicola PIROLOZZI, calciatore tesserato per la ASDPOL Insieme Ausonia, chiedendogli informazioni sullo stato di salute generale della squadra Insieme Ausonia e sulle motivazioni dei calciatori della medesima compagine con riferimento alla predetta gara, al fine di verificare se gli stessi si sarebbero impegnati nonostante la tranquilla posizione di classifica;
S.S.D. POMEZIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nazareno CERUSICO, in qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.D. POMEZIA CALCIO e Stefano TAJAROL;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Stefano TAJAROL e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. POMEZIA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.