F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 54/AA del 16/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTONE – ASD CITTA’ DI GRAGNANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1304 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MARTONE e della società A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO MARTONE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD CITTA' DI GRAGNANO, in violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti A5) e A8) del Comunicato Ufficiale

n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa alla fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/18 e per aver depositato la liberatoria del calciatore Coppola Maurizio priva di data e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Vincenzo Martone era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MARTONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo MARTONE e di € 1334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società

A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it