F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 55/AA del 16/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AGORMEDA – GREPPI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Wesley Gene AGORMEDA e del Sig. Luigi Francesco GREPPI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

WESLEY GENE AGORMEDA, all'epoca dei fatti calciatore in costanza di tesseramento con la Polisportiva Vergherese, per avere partecipato in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo di Origgio al provino organizzato da Ascd Torino Club Marco Parolo, in assenza del necessario nulla – osta della società di sua appartenenza, in violazione degli articoli 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)“ che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione;

 

LUIGI FRANCESCO GREPPI, all'epoca dei fatti calciatore in costanza di tesseramento con la Soccer Boys, per avere partecipato in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo di Origgio al provino organizzato da Ascd Torino Club Marco Parolo, in assenza del necessario nulla – osta della società di sua appartenenza, in violazione degli articoli 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto

2.6 del Comunicato  Ufficiale  n.  1  emanato  dal Settore  Giovanile  Scolastico  della

F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)“ che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri Wesley Gene AGORMEDA e Luigi Francesco GREPPI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di una (1) giornata di squalifica per il Sig. Wesley Gene AGORMEDA e di una (1) giornata di squalifica per il Sig. Luigi Francesco GREPPI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it