F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 56/AA del 16/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASTELLI – FOCO – ASD AURORACALCIO ALESSANDRIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CASTELLI e Gianfranco FOCO, e della società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO CASTELLI, all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2016/17) tesserato quale Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Auroracalcio Alessandria e svolgente le funzioni di allenatore della squadra Allievi, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva  in riferimento all’art.38, comma 1, del Regolamento

L.N.D. e all’art. 45, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il minore Kristo Kulla, pur non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa, prendesse parte ad un allenamento, in data 1.9.2016, organizzato dalla

A.S.D. Auroracalcio Alessandria (allenamento diretto dal predetto Sig. Castelli o, quanto meno, al quale il medesimo assisteva), nel corso del quale il detto minore si infortunava gravemente;

 

GIANFRANCO FOCO, all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2016/17) Presidente pro tempore della A.S.D. Auroracalcio Alessandria, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all’art.38, comma 1, del Regolamento

L.N.D. e all’art. 45, comma 1, delle NOIF, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il minore Kristo Kulla, pur non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa, prendesse parte ad un allenamento, in data 1.9.2016, organizzato dalla

A.S.D. Auroracalcio Alessandria, nel corso del quale il detto minore si infortunava gravemente;

 

A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CASTELLI e dal Sig. Gianfranco FOCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco CASTELLI, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Gianfranco FOCO e di € 650 (seicentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. AURORACALCIO ALESSANDRIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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