F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 57/AA del 16/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CICCOTELLI – ACD OLIMPIA RICCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 997 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Pasquale CICCOTELLI e della società A.C.D. OLIMPIA RICCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PASQUALE CICCOTELLI, in qualità di Presidente della società A.C.D. Olimpia Riccia all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23, comma 2 e 94, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e all’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver pattuito con il sig. Totaro Giuseppe, allenatore della società all’epoca dei fatti, un premio di € 500,00 in caso di qualificazione ai play-off, come risulta dall’accordo economico sottoscritto in data 25/08/2016 tra le stesse parti, pattuizione non ammesso nel settore dilettantistico;

 

A.C.D. OLIMPIA RICCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CICCOTELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. OLIMPIA RICCIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Pasquale CICCOTELLI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C.D. OLIMPIA RICCIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 
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