F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 67/AA del 10/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BILUSSA – DI MAGNO – RANUCCI – MASTRELLA – ASD ANZIO CALCIO 1924

 
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1337 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonella MASTRELLA, Antonio BILUSSA, Fabio DI MAGNO, Francesco RANUCCI e della società A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 avente ad oggetto la seguente condotta:
 
ANTONELLA MASTRELLA, in qualità di Presidente della società ASD ANZIO CALCIO 1924 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, nonché degli artt. 39, 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BILUSSA Antonio e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso di 16 gare tutte valevoli per il campionato Juniores Nazionali 2017/2018;
 
ANTONIO BILUSSA, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, nonché degli artt. 39, 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Anzio Calcio – Lupa Roma del 23/09/2017, Sff Atletico - Anzio Calcio del 30/09/2017, Anzio Calcio – Aprilia del 07/10/2017, Anzio Calcio – Monterosi del 14/10/2017, Racing Club Fondi - Anzio Calcio del 21/10/2017, Anzio Calcio – Rieti del 28/10/201, Trastevere - Anzio Calcio del 11/11/2017, Anzio Calcio – Latina del 18/11/2017, Ostia Mare - Anzio Calcio del 25/11/2017, Anzio Calcio – Flaminia del 02/12/2017, Albalonga - Anzio Calcio del 09/12/2017, Anzio Calcio – Sff Atletico del 20/01/2018, Aprilia - Anzio Calcio del 27/01/2018, Monterosi - Anzio Calcio del 03/02/2018, Anzio Calcio – Racing Club Fondi del 10/02/2018 e Rieti - Anzio Calcio del 17/02/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle file della Società ASD ANZIO CALCIO 1924, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;
 
FABIO DI MAGNO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD ANZIO CALCIO 1924 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare: Anzio Calcio – Lupa Roma del 23/09/2017, Sff Ateltico - Anzio Calcio del 30/09/2017, Anzio Calcio – Aprilia del 07/10/2017, Anzio Calcio – Monterosi del 14/10/2017, Racing Club Fondi - Anzio Calcio del 21/10/2017, Anzio Calcio – Rieti del 28/10/2017, Trastevere - Anzio Calcio del 11/11/2017, Anzio Calcio – Latina del 18/11/2017, Ostia Mare - Anzio Calcio del 25/11/2017, Albalonga - Anzio Calcio del 09/12/2017, Anzio Calcio – Sff Atletico del 20/01/2018, Aprilia - Anzio Calcio del 27/01/2018, Monterosi - Anzio Calcio del 03/02/2018, Anzio Calcio – Racing Club Fondi del 10/02/2018, Rieti - Anzio Calcio del 17/02/2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Antonio BILUSSA, sottoscrivendo le distinte di gara relative agli incontri valevoli per il campionato Juniores Nazionali, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;
 
FRANCESCO RANUCCI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD ANZIO CALCIO 1924 all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della gara Anzio Calcio - Flaminia del 02/12/2017, valevole per il campionato Juniores Nazionali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Antonio BILUSSA, sottoscrivendo la distinta di gara, consegnata al Direttore di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;
 
A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
 
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonella MASTRELLA, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, Antonio BILUSSA, Fabio DI MAGNO e Francesco RANUCCI;
 
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 90 giorni di inibizione per la Sig.ra Antonella MASTRELLA, della squalifica per 4 gare per il Sig. Antonio BILUSSA da scontare nel Campionato di competenza, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Fabio DI MAGNO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco RANUCCI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Nazionale Juniores 2018/2019 per la società A.S.D. A.S.D. ANZIO CALCIO 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
 
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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