F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 84/AA del 08/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZANINI – BARBARO – SARTOR – ASD RESANO CSM 2010

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo ZANINI, Sebastiano BARBARO, Giovanni SARTOR e della società RESANA CSM 2010 A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CARLO ZANINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Resana CSM 2010, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver tesserato calciatori fuori quota in occasione della stagione sportiva 2017/2018; nonché per aver consentito e comunque non impedito all’allenatore Barbaro Sebastiano di utilizzare calciatori fuori quota, nonché al dirigente accompagnatore Sartor Gianni di indicarli in distinta, in occasione delle seguenti gare di Campionato Juniores Provinciale, Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 – Fossalunga del 4.11.2017;

 

SEBASTIANO BARBARO, all’epoca dei fatti allenatore di base della Società Resana CSM 2010, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver consentito e comunque non impedito alla società Resana CSM 2010 l’utilizzazione di calciatori fuori quota, in occasione delle seguenti gare di Campionato Juniores Provinciale, Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 –Fossalunga del 4.11.2017;

 

GIOVANNI SARTOR, all’epoca dei fatti dirigente della Società Resana CSM 2010, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver consentito e comunque non impedito alla società Resana CSM 2010 l’utilizzazione di calciatori fuori quota, sottoscrivendone le relative distinte di gara consegnate al Direttore di gara in occasione delle gare di Campionato Juniores Provinciale, Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 – Fossalunga del 4.11.2017;

 

RESANA CSM 2010 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi  1  e  2,  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  in  quanto  società  alla  quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo ZANINI, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società RESANA CSM 2010 A.S.D., Sebastiano BARBARO e Giovanni SARTOR;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Carlo ZANINI, di 60 giorni di squalifica per il Sig. Sebastiano BARBARO, di 100 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni SARTOR e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società RESANA CSM 2010 A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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