F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 11/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARRAZZO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1306 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Raimondo MARRAZZO avente ad oggetto la seguente condotta:
RAIMONDO MARRAZZO, all’epoca dei fatti allenatore di base, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC e tesserato per la ASD A.V. ERCOLANESE 1924, oggi ASD
U.S. SAVOIA 1908,nonché,in occasione della gara inesame,Dirigente accompagnatore Ufficiale della Società, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, nell’esercizio delle funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della gara A.V. ERCOLANESE 1924 - GELBISON VALLO D.L. del 24.02.2018 - Campionato Nazionale Juniores s.s. 2017/2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, l’allenatore ESPOSITO Gerardo, la relativa distinta, consegnata al Direttore di Gara, con attestazione di regolare tesseramento dello stesso così consentendo la sua partecipazione alla gara;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raimondo MARRAZZO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni squalifica per il Sig. Raimondo MARRAZZO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.