F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 15/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAFAZZO-PERESSON-REGOLIN-GENNARI-MARSON-ASDPALMA CALCIO-USAZZURRA-ASDTERENZIANA-ASDPALMARKET

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1245 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Michela CAFAZZO, Armando MARSON, Luca PERESSON, Mauro REGOLIN, Giuseppe GENNARI, delle società A.S.D. PALMA CALCIO, U.S. AZZURRA, A.S.D. TERENZIANA STARANZANO e A.S.D. PALMARKET PAGNACCO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELA CAFAZZO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PALMA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere organizzato, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi Federali, un vero e proprio Torneo riservato alla categoria degli Esordienti misti, dissimulandolo alla stregua di “gare amichevoli” al precipuo scopo di eludere la vigente normativa federale in materia, che, peraltro, come stabilito dal punto 6 del C.U. nr. 3 del 15/7/2016 del S.G.S, prevede il pagamento di una tassa fissata in €.45,00 per i Tornei Esordienti a carattere regionale;

 

ARMANDO MARSON, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. PALMA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere organizzato, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi Federali, un vero e proprio Torneo riservato alla categoria degli Esordienti misti, dissimulandolo alla stregua di “gare amichevoli” al precipuo scopo di eludere la vigente normativa federale in materia, che, peraltro, come stabilito dal punto 6 del C.U. nr. 3 del 15/7/2016 del S.G.S, prevede il pagamento di una tassa fissata in €.45,00 per i Tornei Esordienti a carattere regionale;

 

LUCA PERESSON, all’epoca dei fatti Presidente della U.S. AZZURRA, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la Società U.S. AZZURRA fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

 

MAURO REGOLIN, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. TERENZIANA STARANZANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la Società A.S.D. TERENZIANA STARANZANO fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

 

GIUSEPPE GENNARI, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. PALMARKET PAGNACCO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la Società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

 

A.S.D. PALMA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

U.S. AZZURRA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. TERENZIANA STARANZANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. PALMARKET PAGNACCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michela CAFAZZO, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALMA CALCIO, Armando MARSON, Luca PERESSON, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società U.S. AZZURRA, Mauro REGOLIN, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TERENZIANA STARANZANO, Luigi DEL FABBRO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO e Giuseppe GENNARI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Michela CAFAZZO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Armando MARSON, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca PERESSON, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Mauro REGOLIN, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GENNARI, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALMA CALCIO, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società U.S. AZZURRA, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. TERENZIANA STARANZANO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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