F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 98/AA del 30/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD NIBBIANO VALTIDONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1240 pf 17/18 adottato nei confronti della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate al tesserato della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE, Sig. Christian MANGIAROTTI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valter ALBERICI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.