F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 104/AA del 08/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LAURENTIIS – SSC NAPOLI Spa

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Aurelio DE LAURENTIIS, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata in data 30.07.2018 sul quotidiano “Il Mattino”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

 

S.S.C. NAPOLI S.p.a., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it