F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 15/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SURIANO – ASD JESUS BUON PASTORE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1328 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonio Felice SANTORO e della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO FELICE SANTORO, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, senza rappresentanza legale e potere di firma, incassato senza averne titolo o essere stato all’uopo autorizzato due assegni emessi a proprio nome a fronte di un contributo economico a favore della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE;

 

A.S.D. JESUS BUON PASTORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario SURIANO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE e Antonio Felice SANTORO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio Felice SANTORO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. JESUS BUON PASTORE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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