F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 110/AA del 21/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIMONDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 317 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Martino GIMONDI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARTINO GIMONDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S.D. CARPIANESE per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, attraverso un proprio scritto inviato sulla casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Pavia al fine di commentare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di quella Delegazione in esito all’esame del referto arbitrale della gara Olimpic Cilavegna - Carpianese (disputata in data 3.10.18 e valida per il Campionato di Seconda Categoria, Girone V, stagione sportiva in corso), gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro che ebbe a dirigere l’anzidetta gara e, nel contempo, più in generale anche quelli propri della intera classe arbitrale nel suo complesso;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Martino GIMONDI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica (da aggiungere e sommare a quelle già inflitte dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione subita nel corso della gara Olimpic Cilavenga – Carpianese) per il Sig. Martino GIMONDI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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