F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 113/AA del 30/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AZZOLINI – BELLOSI – FANFANI – INGENNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario AZZOLINI, Giovanni BELLOSI, Daniele FANFANI e Simone INGENNI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSARIO AZZOLINI, Accompagnatore Ufficiale della Società Usd Casellina e sottoscrittore in tale qualità delle distinte gara relative agli incontri Usd Casellina - Tavola Calcio del 23/09/2017, Usd Casellina – Folgor Calenzano del 07/10/2017, Usd Casellina – Impavida Vernio del 21/10/2017, Usd Casellina – Prato Nord del 05/11/2017, Usd Casellina – San Niccolò del 18/11/2017, Usd Casellina – Firenze Ovest del 02/12/2017 e San Giusto L.B. - Usd Casellina del 17/12/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ingenni Simone, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIOVANNI BELLOSI, Presidente della società Usd Casellina nella stagione 2017/2018, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ingenni Simone e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nel corso delle seguenti gare: Usd Casellina - Tavola Calcio del 23/09/2017, Poggio a Caiano - Usd Casellina del 1/10/2017, Usd Casellina – Folgor Calenzano del 07/10/2017, Sesto Calcio - Usd Casellina del 15/10/2017, Usd Casellina – Impavida Vernio del 21/10/2017, Signa 2014 - Usd Casellina del 29/10/2017, Usd Casellina – Prato Nord del 05/11/2017, Mezzana - Usd Casellina del 12/11/2017, Usd Casellina – San Niccolò del 18/11/2017, Paperino San Giorgio - Usd Casellina del 26/11/2017, Usd Casellina – Firenze Ovest del 02/12/2017 e San Giusto L.B. - Usd Casellina del 17/12/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali, Girone A;

 

DANIELE FANFANI, Accompagnatore Ufficiale della Società Usd Casellina e sottoscrittore in tale qualità delle distinte gara relative agli incontri: Poggio a Caiano - Usd Casellina del 1/10/2017, Sesto Calcio - Usd Casellina del 15/10/2017, Signa 2014 - Usd Casellina del 29/10/2017, Mezzana - Usd Casellina del 12/11/2017 e Paperino San Giorgio - Usd Casellina del 26/11/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ingenni Simone, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi

sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SIMONE INGENNI, nella stagione sportiva 2017/2018 calciatore tesserato con la Usd Casellina a far data dal 11/01/2018, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di  Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Usd Casellina - Tavola Calcio del 23/09/2017, Poggio a Caiano - Usd Casellina del 1/10/2017, Usd Casellina – Folgor Calenzano del 07/10/2017, Sesto Calcio - Usd Casellina del 15/10/2017, Usd Casellina – Impavida Vernio del 21/10/2017, Signa 2014 - Usd Casellina del 29/10/2017, Usd Casellina – Prato Nord del 05/11/2017, Mezzana - Usd Casellina del 12/11/2017, Usd Casellina – San Niccolò del 18/11/2017, Paperino San Giorgio - Usd Casellina del 26/11/2017, Usd Casellina – Firenze Ovest del 02/12/2017 e San Giusto L.B. - Usd Casellina del 17/12/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali, Girone A, nelle fila della Società Usd Casellina, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario AZZOLINI, Giovanni BELLOSI, Daniele FANFANI e Simone INGENNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Rosario AZZOLINI, 80 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni BELLOSI, 1 mese di inibizione per il sig. Daniele FANFANI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Simone INGENNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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