F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 120/AA del 19/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COPPOLA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 161 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Michele COPPOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE COPPOLA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. L.N.D. n. 84, del 12.08.2016 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2016) Stagione Sportiva 2016/2017, per non aver provveduto al deposito presso il competente Dipartimento Interregionale LND dell'accordo economico sottoscritto il 17.08.2016 con la società L'AQUILA CALCIO 1927 SRL per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di serie D;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele COPPOLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Michele COPPOLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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