F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 121/AA del 21/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FORGIONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 950 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Federico FORGIONE avente ad oggetto la seguente condotta:
FEDERICO FORGIONE, all’epoca dei fatti Presidente della “POL MORCONE”, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Petrucci Antonio, nato il 02/03/1997, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonchè per averne consentito l’utilizzo nella gara del 24/11/2014 svoltasi in Cervinara tra la CERVINARA e la POL MORCONE valevole per il campionato "regionali attività mista", nonchè per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore D'Onofrio Marco, nato il 02/03/1997, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonchè per averne consentito l’utilizzo nella gara del 10/11/2014 svoltasi in - Cervinara tra la AURELIO MASSIMO PACILLO e la POL MORCONE valevole per il campionato "regionali attività mista";
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico FORGIONE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (un) mese di squalifica per il Sig. Federico FORGIONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.