F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 122/AA del 21/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANONICO – AS BISCEGLIE SRL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Nicola CANONICO e della società A.S. BISCEGLIE S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NICOLA CANONICO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Bisceglie S.r.l., in violazione dell’ art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver corrisposto gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 a n. 2 tesserati utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. In particolare, il pagamento degli emolumenti è stato effettuato mediante assegni bancari, in luogo del previsto bonifico bancario, addebitati su un conto corrente diverso da quello dedicato, indicato  dalla Società in sede di ammissione al campionato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

 

A.S. BISCEGLIE S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro CARBOTTI, Amministratore Delegato pro tempore, per conto della società A.S. BISCEGLIE S.r.l. e dal Sig. Nicola CANONICO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000 (mille) di ammenda per il Sig. Nicola CANONICO e di € 1.000 (mille) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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