F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 21/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NEGRO – DE CARO – ASD VALFENERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario NEGRO, Ivano DE CARO e della società A.S.D. VALFENERA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO NEGRO, nella stagione sportiva 2017/2018, Presidente della società ASD Valfenera, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23, comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14 Lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per avere omesso, nella stagione sportiva 2017/2018, di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante” consentendo, comunque, al Sig. De Caro Ivano, dirigente della società, di svolgere attività tecnica in 5 (cinque) gare valevoli per il campionato di seconda categoria Piemonte e Val D’Aosta, come allenatore, seppur il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente; nonché per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della ASD Valfenera, 5 (cinque) distinte gara, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria Piemonte e Val D’Aosta, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore il Signor De Caro Ivano, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

IVANO DE CARO, nella stagione sportiva 2017/2018, dirigente della società ASD Valfenera, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’articolo 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14, Lettera C, pubblicato l’01/07/2017, per avere assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Valfenera, partecipante al Campionato di Seconda Categoria Piemonte e Val D’Aosta, in assenza delle abilitazioni e/o qualifiche richieste e previste dalla normativa di riferimento, comparendo in tale qualità in 5 (cinque) distinte gara;

 

A.S.D. VALFENERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario NEGRO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. VALFENERA e Ivano DE CARO;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Mario NEGRO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Ivano DE CARO e di € 340,00 (trecento quaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALFENERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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