F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 125/AA del 27/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FESTINI – FCD OLYMPIA ROVERETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Renzo FESTINI e della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENZO FESTINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FCD Olympia Rovereto, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale, n.1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nel quale confronto o nel quale interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo FESTINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renzo FESTINI e di € 133,00 (cento trentatre/00) di ammenda per la società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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