F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/AA del 27/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOVA – ASD POL REAL CEFALU

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 203 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BOVA e della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU’ avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE BOVA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Real Cefalù A.S.D., in violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione per Euro 25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU’, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giuseppe Bova era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BOVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU’;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe BOVA e di € 133,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU’;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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